Organi Collegiali

Per attuare le attività amministrative, didattiche e formative nel CPIA sono fondamentali gli organi collegiali, regolamentati nel DPR 263/12 all’art. 7, con le precisazioni delle Linee Guida al punto 3.7 secondo le disposizioni DL 297/94 al Titolo I. Il DPR 263/12 all’art. 7, con le precisazioni delle Linee guida al punto 3.7 disciplina il funzionamento degli organi collegiali. “I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati”:

 Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell’Istituzione. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente d’Istituto convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:

  • progetta il curricolo d’istituto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle scelte educative definite dal progetto di Istituto in relazione al contesto socio‐economico di riferimento;
  • programma l’attività didattico – educativa, in coerenza con i criteri generali per l’attività della scuola definiti dal Consiglio d’Istituto;
  • elabora e delibera la parte didattica del Progetto d’Istituto;
  • fa scelte in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo;
  • propone le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

 Il Collegio dei docenti formula proposte e/o pareri in merito a:

  • criteri per la formazione dei gruppi di livello;
  • assegnazione dei docenti ai gruppi o ai plessi;
  • orario delle lezioni;
  • attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale;
  • funzioni di coordinamento.

 Il Collegio dei docenti approva:

  • il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;
  • i criteri che regolano la suddivisione del Fondo di Istituto (per la parte non fissata per norma);
  • la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli alunni.

 Il Collegio dei docenti (inteso come corpo docenti) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore. Il Collegio individua i docenti componenti il Comitato di valutazione.

Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva, le relative funzioni   sono   svolte   dal   commissario straordinario nominato dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio d’Istituto è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri, è temporaneamente sostituito dal Commissario Straordinario.

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza.

Tutti i membri del Consiglio d’Istituto restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i requisiti per l’elezione e la nomina.

Il Dirigente d’Istituto fa parte di diritto del Consiglio d’Istituto.

I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nell’Ordinanza Ministeriale 15 Luglio 1991, N. 215.

Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi d’Istituto e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

  1. lo statuto;
  2. il regolamento interno;
  3. il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti;
  4. gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola;
  5. il progetto di Istituto;
  6. la carta dei servizi;
  7. il Programma Annuale, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
  8. il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
  9. gli accordi di rete con altre Istituzione scolastiche e formative;
  10. le attività da svolgere in forma collaborativa con enti locali;
  11. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Il Consiglio inoltre definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti finanziati con risorse del bilancio dell’Istituto.

Sono composti da tutti i docenti di ciascun gruppo di livello. È presieduto dal Dirigente, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico ‐ educativa del gruppo di livello con quella definita dal Collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione dei corsisti.

Il Consiglio di livello ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica del gruppo di livello nel rispetto del Progetto d’Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti.

Il Consiglio di livello, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il Consiglio di livello si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei docenti.

Il funzionamento del Consiglio di livello è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i Consiglio di livello possano incontrarsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.